Sicurezza nella gestione degli appalti: focus sull’articolo 26 del D.lgs. 81/08

Pubblicato: 10 Set 2024

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La gestione della sicurezza negli appalti è un aspetto cruciale per garantire la tutela dei lavoratori e prevenire incidenti sul lavoro. L’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08 fornisce le linee guida fondamentali per la corretta gestione di questo delicato processo.

Analizziamo insieme i punti chiave di questa normativa e le sue implicazioni pratiche.

Il contesto normativo

Il D.Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, dedica particolare attenzione alla gestione degli appalti. L’articolo 26 si concentra specificamente sugli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, delineando le responsabilità e gli obblighi sia del committente che dell’appaltatore.

Obblighi del committente

Il committente, ovvero il soggetto che affida i lavori, ha diverse responsabilità:

  1. Verifica dell’idoneità tecnico-professionale: il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Questo include la verifica dell’iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta di documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza.
  2. Informazioni sui rischi specifici: il committente deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi andranno ad operare.
  3. Cooperazione e coordinamento: è compito del committente promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le varie figure coinvolte nell’appalto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Il DUVRI è un documento fondamentale nella gestione degli appalti. Esso deve:

  • Essere allegato al contratto di appalto o di opera
  • Identificare e valutare i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore
  • Indicare le misure di prevenzione e protezione adottate
  • Essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture

Obblighi dell’appaltatore

Anche l’appaltatore ha precise responsabilità:

  1. Cooperazione: deve cooperare con il committente nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
  2. Coordinamento: deve coordinarsi con il committente per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
  3. Informazione: deve informare il committente sui rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con le attività esistenti.

Costi della sicurezza

Un aspetto importante dell’articolo 26 riguarda i costi della sicurezza.

La norma stabilisce che:

  • I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.
  • Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Conclusioni

La corretta applicazione dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08 è fondamentale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in cui operano più imprese contemporaneamente. La chiave del successo risiede nella cooperazione e nel coordinamento tra committente e appaltatore, nonché nella precisa identificazione e gestione dei rischi interferenziali. Solo attraverso un approccio sistematico e collaborativo è possibile creare un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

 

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