Dal 12 agosto 2026 non si tratta solo di predisporre una Dichiarazione di Conformità: le imprese dovranno dimostrare di aver valutato materiali, sostanze, riciclabilità, riutilizzabilità e responsabilità lungo la filiera.
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) introduce un nuovo approccio alla gestione degli imballaggi, destinato a coinvolgere diversi operatori della filiera.
Dal 12 agosto 2026 entreranno in applicazione importanti disposizioni del Regolamento e, tra queste, l’obbligo per il soggetto individuato come fabbricante di predisporre la Dichiarazione di Conformità UE.
Ma attenzione: il nuovo quadro normativo non si esaurisce nella compilazione e nella firma di una dichiarazione.
La Dichiarazione di Conformità rappresenta infatti il risultato di un’attività di valutazione e raccolta di evidenze che deve consentire di dimostrare che l’imballaggio rispetta i requisiti applicabili.
Non solo una dichiarazione, ma un percorso di conformità
Per le imprese sarà quindi necessario interrogarsi su diversi aspetti dell’imballaggio: come è progettato, quali materiali e sostanze contiene, per quale utilizzo è destinato, se è destinato al contatto con alimenti, se può essere riutilizzato, quali possibilità presenta a fine vita e quali informazioni sono disponibili lungo la filiera.
Questo significa che il PPWR può avere ricadute non soltanto sul fabbricante dell’imballaggio, ma anche sui rapporti con fornitori e clienti e, più in generale, sui processi aziendali che riguardano progettazione, acquisto, gestione e utilizzo degli imballaggi.
Quali requisiti devono essere considerati dal 12 agosto 2026?
Alla data di entrata in applicazione, particolare attenzione dovrà essere posta sui seguenti aspetti.
Articolo 5 – Sostanze contenute negli imballaggi
Il Regolamento stabilisce specifiche restrizioni relative alle sostanze presenti negli imballaggi. Tra queste rientra il limite massimo di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
Particolare attenzione deve inoltre essere dedicata ai PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche), per i quali sono previste restrizioni specifiche relativamente agli imballaggi destinati al contatto con alimenti.
Un aspetto particolarmente rilevante per le aziende riguarda il fatto che la valutazione non deve essere limitata al solo contatto diretto: le restrizioni possono interessare anche materiali destinati al contatto indiretto con gli alimenti.
Diventa quindi importante disporre di informazioni adeguate sulla composizione dei materiali e, quando necessario, della documentazione fornita dai propri fornitori.
Articolo 6 – Riciclabilità degli imballaggi
Il requisito relativo alla riciclabilità entra nel quadro degli obblighi del PPWR, ma la sua concreta applicazione deve essere letta tenendo conto del progressivo sviluppo degli atti delegati che definiranno i criteri e le modalità di valutazione della progettazione per il riciclaggio.
Per questo motivo, nella fase attuale è particolarmente utile per le imprese iniziare a valutare la riciclabilità dei propri imballaggi, anche in vista dei futuri requisiti.
La domanda non è quindi soltanto “il materiale è tecnicamente riciclabile?”, ma anche come è costituito l’imballaggio, quali materiali lo compongono, come vengono separati e quali possibilità concrete esistono per il suo riciclo a fine vita.
Questa analisi può essere particolarmente interessante per gli imballaggi costituiti da strutture multistrato o da combinazioni di materiali differenti.
Articolo 11 – Imballaggi riutilizzabili
Un ulteriore tema di grande interesse riguarda gli imballaggi immessi sul mercato come riutilizzabili.
In questo caso il Regolamento introduce specifici requisiti e la conformità deve essere supportata dalla documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII.
Per un imballaggio riutilizzabile non è quindi sufficiente dichiararne genericamente la riutilizzabilità: occorre poter dimostrare, attraverso adeguate informazioni e documentazione tecnica, che il prodotto rispetta i requisiti previsti dal Regolamento.
Questo aspetto assume particolare rilevanza per quelle soluzioni di imballaggio progettate per essere utilizzate più volte, nelle quali la durabilità e la possibilità di effettuare molteplici cicli di utilizzo possono rappresentare un elemento distintivo rispetto alla semplice riciclabilità del materiale.
Chi è il fabbricante dell’imballaggio?
Un altro aspetto fondamentale, e spesso sottovalutato, riguarda la corretta individuazione del fabbricante.
Il soggetto identificato come fabbricante assume infatti specifiche responsabilità in relazione alla conformità dell’imballaggio e alla relativa documentazione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, sull’imballaggio dovranno essere riportate le informazioni relative al fabbricante, quali nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale.
È quindi importante che le aziende analizzino preventivamente la propria posizione nella filiera: produttore del materiale, fabbricante dell’imballaggio, importatore, distributore o altro operatore economico possono avere ruoli e responsabilità differenti.
Cosa dovrebbe fare oggi un’azienda?
Il PPWR richiede un approccio che non si limiti alla semplice predisposizione di una dichiarazione.
È opportuno partire da una mappatura degli imballaggi immessi sul mercato, individuando per ciascuna tipologia i materiali utilizzati, la destinazione d’uso, la funzione dell’imballaggio, la presenza di eventuali sostanze soggette a restrizione e il soggetto responsabile della sua immissione sul mercato.
Successivamente è necessario verificare la disponibilità delle informazioni e delle evidenze documentali provenienti dalla filiera, così da poter supportare le dichiarazioni di conformità con dati tecnici adeguati.
Per le aziende che utilizzano strutture particolari, come materiali multistrato o soluzioni progettate per essere riutilizzate, può essere inoltre strategico effettuare fin da subito una valutazione della riciclabilità e della riutilizzabilità, anche in previsione dell’evoluzione normativa.
Il PPWR non è solo un nuovo adempimento
L’entrata in applicazione del PPWR rappresenta un cambiamento importante nel modo in cui le imprese dovranno gestire gli imballaggi.
La conformità non dovrebbe essere considerata come un documento da predisporre una tantum, ma come il risultato di un processo che coinvolge progettazione, acquisti, qualificazione dei fornitori, controllo dei materiali, gestione della documentazione tecnica e responsabilità lungo la filiera.
Per questo motivo, prepararsi per tempo permette non solo di ridurre il rischio di non conformità, ma anche di individuare opportunità di ripensamento e miglioramento degli imballaggi, anticipando i futuri requisiti europei.
CSConsulting può supportare le aziende nell’analisi della propria situazione rispetto al PPWR, nella mappatura degli imballaggi, nella verifica della documentazione disponibile e nella predisposizione del percorso necessario per arrivare alla Dichiarazione di Conformità UE.

FAQ
Il PPWR quali aziende coinvolge?
Il Regolamento coinvolge diversi operatori della filiera. È quindi importante capire quale sia il ruolo dell’azienda rispetto allo specifico imballaggio: produttore del materiale, fabbricante dell’imballaggio, importatore, distributore o utilizzatore. Da questo dipendono responsabilità e obblighi differenti
Devo verificare anche i materiali acquistati dai miei fornitori
Sì. Per poter valutare correttamente la conformità dell’imballaggio è importante disporre di informazioni adeguate sulla composizione dei materiali e, quando necessario, della documentazione fornita dai propri fornitori.
Se un imballaggio è riutilizzabile, è automaticamente conforme al PPWR?
No. Definire un imballaggio “riutilizzabile” non è sufficiente. Il PPWR prevede specifici requisiti e la conformità deve essere supportata dalla documentazione tecnica prevista.
Cosa devo fare per essere conforme al PPWR nella mia azienda?
Il primo passo è effettuare una mappatura degli imballaggi immessi sul mercato, individuando per ciascuno materiali, destinazione d’uso, funzione, eventuali sostanze soggette a restrizione e soggetto responsabile dell’immissione sul mercato. Successivamente occorre verificare la documentazione e le evidenze disponibili.
