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Videosorveglianza senza accordo sindacale: ecco cosa si rischia

24 Gennaio 2020

La sentenza della Cassazione 1733 del 17 gennaio 2020 ha fatto chiarezza nel merito, affermando che, in caso di installazione di un impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale, il consenso del lavoratore non esime dalla responsabilità penale.

Il caso in esame è quello di un datore di lavoro, titolare di un negozio, che aveva installato un impianto di videosorveglianza idoneo a controllare l’attività dei dipendenti, in assenza dell’accordo con le rappresentanze sindacali richiesto dall’articolo 4 della legge 300/1970, ma previo accordo scritto con i dipendenti stessi. Il giudice di merito aveva condannato il datore a una pena pecuniaria di tremila euro.

I giudici di Cassazione confermano la decisione riprendendo e argomentando nelle motivazioni quanto stabilito dal tribunale. In mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata, anche quando vi sia un’autorizzazione preventiva sottoscritta da tutti i dipendenti. L’accordo scritto con i dipendenti non costituisce esimente della responsabilità penale (tra le altre, Cassazione 38882/2018, 22148/2017; contra 22611/2012).

La Suprema corte ricorda che tale procedura e l’esclusione della possibilità da parte dei lavoratori di derogarvi autonomamente, trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori stessi come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2020

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