Logo CSConsulting

Direttiva sul “Whistleblowing”

26 Aprile 2023

– COSA PREVEDE IL DECRETO LEGISLATIVO ? –

Disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Per quanto riguarda i soggetti del settore privato, negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica.
Un efficace gestione del “Whistleblowing” costituisce inoltre uno strumento utile al perseguimento di tre obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile:

  • Lavoro dignitoso e crescita economica (obiettivo 8)
  • Città e Comunità Sostenibili (obiettivo 11)
  • Pace, Giustizia e Istituzioni forti (obiettivo 16)
A chi si rivolge?

A coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Obbligo canale segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato sono obbligati ad attivare i propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

DIVIETO DI RITORSIONE

I whistleblowers non possono subire ritorsioni, tra le quali il D.Lgs. annovera :

  • il licenziamento, la sospensione;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione;
  • le note di merito negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
SANZIONI
  • da 000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  • da 000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
L’impegno di CSConsulting

CSConsulting mette a disposizione un sistema integrato di risorse, con competenze specifiche e complementari, in grado di supportare chiunque ne abbia la necessità, nella definizione, implementazione e gestione del processo di segnalazione.

Per maggiori informazioni info@csconsulting-vr.it

CSConsulting S.r.l.
Mobile: +39 342 3455841
E-mail: info@csconsulting-vr.it

 

Altro da leggere…